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Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi - dal 2010-04-10 ad oggi 2010-04-10 Sintesi (Più sotto trovate gli articoli)ELEZIONI REGIONALI: VOTANTI 64,19% CROLLO DEGLI ELETTORI, AUMENTA L'ASTENSIONE DAL VOTO. |
ST
DG Studio TecnicoDalessandro Giacomo 41° Anniversario - SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE |
Internet, l'informatore, ll Giornalista, la stampa, la TV, la Radio, devono innanzi tutto informare correttamente sul Pensiero dell'Intervistato, Avvenimento, Fatto, pena la decadenza dal Diritto e Libertà di Testimoniare.. Poi si deve esprimere separatamente e distintamente il proprio personale giudizio..
Il Mio Pensiero
(Vedi il "Libro dei Miei Pensieri"html PDF ):Visto il risultato negativo delle elezioni regionali e la protesta degli elettori, bisognerebbe procedere al minimo alle seguenti riforme:
RIDUZIONE NUMERO DEI PARLAMENTARI E DEGLI AMMINISTRATORI, RIDUZIONE COMPETENZE A PARTITI, e SPESE di GESTIONE CAMERE
Visto la disaffezione dei Cittadini al voto, imputabile ai partiti, senza grandi ripensamenti il n° dei Parlametari eletti ( ma ciò dovrebbe valere anche a livello Regionale e Comunale) dovrebbe essere rapportato in % in base agli effettivi votanti e non agli elettori, rispetto agli eleggibili, tenendo presente che i non votanti non esprimono alcuna delega a favore di quelli effettivamente votati. Resta inteso che andrebbero preservate le quote di maggioranza previste nella legge. Stante la riduzione degli elettti, per la modifica delle leggi Costituzionali, dovrebbero però rimanere i quorum in base al numero teorico dei parlamentari.
Pertanto il numero di Deputati eletti alla camera nel 2008 avrebbero dovuto essere 500 e non 617 in quanto ha votato l'80,51% degli elettori, Vedi Tab. 1.
Parimenti al Senato gli eletti alla nel 2008 avrebbero dovuto essere 250 e non 309 in quanto ha votato l'80,40% degli elettori, Vedi Tab. 2.
Cio potrebbe essere eventualmente proposto con Class Action, se non dovessere essere i partiti in prima persona a modificare in tal senso la legge elettorale.
Allo stesso modo andrebbero ridotte le indennità ai Partiti, ed in caso di scioglimento della legislatura gli emolumenti devono essere esattamente in proporzione ai mesi di legislatora e non al periodo teorico previsto.
TABELLA 1 - Camera 13/04/2008 | Area ITALIA (escl. Valle d'Aosta) |
||||||||||
DEPUTATI ELEGGIBILI |
% arrotondata ELETTI |
DEPUTATI ELETTI |
DEPUTATI non ELETTI |
|||||||
Elettori |
47.041.814 |
617 |
76.243 |
Votanti |
37.874.569 |
80,51% |
81 |
500 |
117 |
|
Schede bianche |
485.870 |
Schede non valide (bianche incl.) |
1.417.315 |
% |
23,46 |
|||||
TABELLA 1 - Senato 13/04/2008 | Area ITALIA (escl. Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) |
||||||||||
SENATORI ELEGGIBILI |
% arrotondata ELETTI |
SENATORI ELETTI |
SENATORI non ELETTI |
|||||||
Elettori |
42.358.775 |
309 |
Votanti |
34.058.406 |
80,40% |
81 |
250 |
59 |
||
Schede bianche |
448.507 |
Schede non valide (bianche incl.) |
1.284.067 |
% |
23,46 |
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PER INCAPACITA' DI PERSEGUIRE DELITTI E CORRUZIONE
Stante l'attuale sistema giudiziario, incapace di arrestare il fenomeno della Corruzzione, Delinquenza, Mafia, Concussione, Estorsione, Peculato, Droga, Delitti contro le Persone e Cose, per lungaggine dei Processi, che danneggiano il Mondo Economico, Le Imprese, i Cittadini, e Pregiudicano le libertà Individuali, Collettive, Sociali ed Imprenditoriali, non essendo inoltre proponibile la Prescrizione dei Reati che difatto premierebbe i malfattori, vanno assolutamente adottati tutti gli strumenti per raddoppiare da subito la Macchina della Giustizia, uomini, mezzi, strumenti, informatizzando tutto l'apparato per monitorare in tempo reale i reati, gli incidenti, le cause, le conseguenze, ecc. In questo si potrebbe attingere alle risorse giovanili degli ITIS, oltre 200000 studenti, per informatizzare oltre che il Sistema Giudiziario, anche quello della gestione degli Enti Pubblici, Appalti, Esecuzione Lavori, Collaudi, Gestioni.
Se ciò viene ostacolato dallo Stato centrale, vanno adottate misure idonee a livello Regionale.
RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DEL RELATIVO SISTEMA PENSIONISTICO a COSTO ZERO
Gli Ordini Professionali vanno riformati dando loro la funzione di promuovere realmente la Formazione Continua dei propri iscitti, a garanzia di Reale Professionalità e Competenza degli Iscritti.
Gli Ordini si devono organizzare per consentire la Formazione online a costo bassissimo, sia per i libero professionisti, sia per i diplomati delle rispettive categorie, non iscritti ma inseriti nelle aziende.
Gli attuali Importi del 2% attualmente incamerati dagli Ordini Professionali devono essere devoluti ai Fondi di Previdenza dei professionisti, consentendo di fatto un incremento reale delle pensioni del 4-6% essendo calcolati sugli importi lordi delle fatture, senza appesantire in alcun modo gli attuali livelli di prelievi impositivi.
Gli Ordini non hanno in alcun modo bisogno del 2% che attualmente spendono in maniera impropria, e possono essere ripagati tramite un aumento di 50 euro delle quote degli attuali iscritti, oltre che dai nuovi introiti derivanti dalla formazione unica online, peraltro a costi ridotttissimi.
RIFORMA DELLA SCUOLA
Va assolutamente instaurato il tempo pieno negli ITIS , legandolo ad una Formazione reale collegato al mondo delle imprese e del lavoro, utilizzando nella Formazione pomeridiana personale altamente Professionalizzato, con esperienza ultra trentennale, proveniente dal mondo del lavoro o libera professione, eventualmete utilizzando personale in Mobilità o Cassa Integrazione, a costi ridotti, ed assolutamente inferiori ai costi stratosferici della Formazione Esterna attuale.
Gli Studenti possono inoltre essere utilizzati per Informatizzare tutte le attività economiche e sociali della Pubblica Amministrazione, degli Enti, della Magistratura, delle Forze dell'Ordine, Sanità, ecc., concorrendo inoltre con il lavoro manuale a ridurre i costi di gestione scolastici del tempo pieno, come servizio mensa, preparazione dispense, gestione servizi scolastici, fornendo Servizio al Territorio, alle Imprese, es Enti, ecc.
I costi della Formazione possono essere ridotti anche con la Formazione online per specializzazioni spinte, ed anche con il supporto delle Aziende che possono promuovere i loro prodotti a contenuto altamente tecnologico.
Così facendo si riducono anche i tempi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ed i costi della formazione esterna, che pèarzialmente può andare i coprire i costi del tempo pieno.
Alla scuola può anche essere demandato anche il compito di svolgere ricerca per il pubblico e per il privato.
RIFORMA DELLA SANITA'
Gestione online di tutte le prestazioni, con prenotazione diretta tramite proprio dottore di famiglia o personalmente da casa.
Pagamento online dei Tickets.
Riduzioni dei costi Prescrizioni Medicine malattie Croniche con prescrizioni a valenza annuale, salvo revoca diretta del medico curante, e revoca diretta simultanea in caso di decesso, direttamente tramite stato civile, o trasferimento ammalato.
Riduzione dei tempi di attesa con approntamento di doppi o tripli turni negli ambulatori ed ospedali, ed in specialm modo in presenza di utilizzo di attrezzature costose, evitando sperperi per doppioni inutilizzati.
Controllo online di tutti i costi di gestione ed appalti, e consentire ai cittadini di intervenire e segnalare disfunzioni od utilizzi impropri.
Controlli presenze personale tramite sitemi a lettura pupilla od impronte e simili.
RIFORMA APPALTI, ENTI E SOCIETA' PUBBLICHE
Visibilità online degli Appalti, Progetti, Gare, Forniture, Montaggi, Collaudi, Gestione, raggiungimento obbiettivi progettuali, Responsabilità dirette di Progettisti e Costruttori per mancati Raggiungimento obbiettivi.
Elezione diretta da parte dei cittadini degli ammnistratori di Enti e Società Pubbliche.
Pagamenti Fatture a 30 gg con avanzamento mensili, salvo contestazione e decisione immediata ( 15 giorni da istanza) dei giudici di pace
La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha introdotto un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce quello misto precedentemente in vigore.
617 deputati sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni; un deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta; i restanti 12 deputati sono eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104 del 2003).
Per quanto concerne le candidature, la nuova disciplina prevede che i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare depositano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro leader.
Quanto alle modalità di votazione, l'elettore esprime un solo voto per la lista prescelta; non è previsto alcun voto di preferenza.
I seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti, le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale.
Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.
Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali sono le seguenti:
* si accerta, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, il totale dei voti conseguiti da ciascuna coalizione o singola lista non collegata e si individua quale di esse ha ottenuto a livello nazionale il maggior numero di voti ai fini dell'attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza
* si individuano le coalizioni di liste e le liste non collegate che, superando le soglie di sbarramento, sono ammesse all'assegnazione dei seggi
* si determina su base nazionale il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste o lista non collegata che ha superato la soglia di sbarramento. La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti ottenuti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
* si verifica se la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il più alto numero di voti ha conseguito 340 seggi
* in caso positivo, il premio di maggioranza non trova applicazione. I seggi spettanti a ciascuna coalizione sono assegnati alle liste ammesse al riparto che le compongono. Si procede quindi a distribuire in ogni circoscrizione i seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna lista ammessa
* se nessuna coalizione di liste o lista non collegata ha ottenuto almeno 340 seggi, si attribuisce a quella di esse più votata il premio di maggioranza, consistente in un numero di seggi pari alla differenza tra 340 e il numero di seggi ad essa assegnati sulla base della ripartizione proporzionale. I 277 seggi rimanenti sono distribuiti tra le altre coalizioni o liste non collegate secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti
* si proclamano, nelle diverse circoscrizioni, i candidati eletti secondo l'ordine di successione fissato in ciascuna lista. Se la lista dei candidati è esaurita, si attinge, nell'ordine, alla medesima lista in un'altra circoscrizione, ad un'altra lista della stessa coalizione presentata nella circoscrizione originaria, ovvero in un'altra circoscrizione.
Regolamenti attuativi
* Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
* Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati
Legge 21 dicembre 2005, n. 270
" Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 213
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi".
6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.
10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma è abrogato.
11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".
12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".
14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale".
2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".
3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.
6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
–"Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta".
7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 – 1. L’ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi".
8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
2. L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. – 1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
"TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D’AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. – 1. L’elezione uninominale nel collegio della Valle d’Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l’elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell’articolo 7, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Art. 21. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. – 1. Per l’assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l’ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell’articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell’articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l’assegnazione dei seggi, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.
4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21-ter. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1ş agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l’ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all’articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 14".
2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "nè più di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse.
6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse.
7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è abrogato;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all’art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all’ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.
12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un’urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L’urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.
17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione".
18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.
20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l’urna e la scatola".
23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell’urna".
24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all’articolo 67"; le parole: "per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso.
26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste".
27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell’urna".
31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" è abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di febbraio".
3. All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L’articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".
2. All’articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
Seguono allegati 1 e 2 in formato pdf
DPR 104 del 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
DPR 14 del 1994
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 1
1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.
Testo unico delle leggi elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche
Le norme fondamentali sul sistema di elezione della Camera sono contenute nel testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 che ha subito nel tempo numerose modifiche. Fra esse, in particolare, quelle introdotte dalla legge del 21 dicembre 2005, n. 270, che ha innovato il sistema per la elezione dei deputati riformulando numerosi articoli del testo originario e dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.
Il regolamento di attuazione della legge n. 277 del 1993 è stato adottato con D.P.R. n. 14 del 1994.
In mancanza di una codificazione ufficiale, si riporta il testo unico nella versione curata dal Servizio Studi della Camera, che comprende le modifiche successive fino a quelle della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
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SENATO
http://www.senato.it/istituzione/29374/29385/84332/genpagspalla.htmIl sistema elettorale del Senato
La normativa vigente dopo la legge n. 270 del 2005
Premessa - il sistema per la Camera
Va ricordato che
l'articolo 27 del Testo Unico per le elezioni del Senato contiene una clausola di generale rinvio alle norme elettorali relative alla Camera, che si applicano in tutti i casi in cui non vi siano specifiche disposizioni per il Senato. Pertanto di seguito saranno richiamate le norme vigenti per la Camera segnalando se si applicano anche al Senato, ovvero dando conto della diversa disciplina eventualmente prevista per quest'ultimo.Secondo la legge vigente, tutti i seggi della Camera dei deputati - ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla Circoscrizione Estero - sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti basata sul metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (lo stesso in vigore prima della riforma). La scheda è unica e il voto è espresso per una delle liste cosiddette bloccate, senza cioè possibilità di indicare voti di preferenza per uno dei candidati.
Ineleggibilità (Camera e Senato)
Fino alla riforma del 2005, le cause di ineleggibilità venivano meno se le relative funzioni cessavano 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio della legislatura oppure se, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, le funzioni cessavano entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento. Ora, dopo la legge di riforma del 2005, le norme relative all'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere si applicano solo per lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati (e del Senato, per la norma di rinvio) che anticipi la naturale scadenza del quinquennio di oltre 120 giorni. Restano pertanto escluse le ipotesi di scioglimento c.d. tecnico o comunque intervenuto nell'ultimo scorcio della legislatura.
Secondo l'articolo 7, commi 1 e 2, del T.U. Camera (e, per il generale rinvio, anche al Senato) sono ineleggibili: 1) i presidenti delle Giunte provinciali; 2) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 3) il capo e il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; 4) i capi di Gabinetto dei Ministri; i Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (prima, commissari di Governo), i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato (nella circoscrizione del loro comando territoriale).
L'articolo 8, poi, contempla le ineleggibilità a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati nel periodo precedente alle elezioni, mentre l'articolo 9 riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri. L'articolo 10 del testo unico, infine, concerne l'ineleggibilità di coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi .
Indicazione del capo della coalizione e deposito del programma elettorale (Camera e Senato)
Il novellato articolo 14-bis nel T.U. Camera, applicabile anche per il Senato ai sensi del rinvio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, obbliga tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano "candidarsi a governare" a depositare, contestualmente al contrassegno, il proprio programma elettorale e ad indicare il capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici collegati in coalizione, il capo unico della coalizione. Il testo specifica espressamente (comma 3 dell'articolo 14-bis) che tale indicazione non pregiudica le prerogative del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione in materia di designazione e nomina del Presidente del Consiglio. Viceversa, la legge non precisa nulla rispetto al contenuto del programma elettorale, né prescrive alcuna forma di pubblicità; tuttavia, per la prima volta tale documento assume rilievo formale nel procedimento elettorale.
Presentazione di contrassegni e candidature con sottoscrizioni (Camera e Senato)
Per quanto riguarda le sottoscrizioni per la presentazione delle liste, sono esentati i partiti o le formazioni politiche costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio dell'ultima legislatura, i partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i partiti o le formazioni politiche con le suddette caratteristiche e i partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle ultime elezioni.
Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, il decreto-legge n. 24 del 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 2008),ha esentato dal deposito delle sottoscrizioni anche le liste rappresentative di partiti già presenti nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo con almeno due componenti.
Se non è previsto l'esonero, la riforma elettorale ha specificato il numero di sottoscrizioni da parte degli elettori e le modalità di autenticazione per la presentazione delle liste di candidati, in rapporto alla densità di popolazione dei Comuni delle circoscrizioni (articolo 18-bis nel T.U. Camera).
Non è più previsto un limite di inserimento dello stesso candidato in liste di diverse circoscrizioni, purché con il medesimo contrassegno, mentre permane il divieto di candidatura contestuale alla Camera e al Senato.
Alla Camera: soglie di sbarramento e modalità per la ripartizione dei seggi
La riforma elettorale ha introdotto un articolato sistema di sbarramenti alla ripartizione proporzionale dei seggi della Camera dei deputati.
Innanzi tutto, accedono a tale ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale il 10 per cento dei voti validi, purché almeno una tra le liste collegate superi sul piano nazionale il 2 per cento dei voti validi oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute (se la circoscrizione rientra in una Regione a statuto speciale con particolare tutela delle stesse). All'interno delle stesse coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi solo le liste che rispondono ai suddetti criteri o quella qualificabile come "migliore lista sotto soglia", avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste che non hanno raggiunto il 2 per cento.
Accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi o siano rappresentative di minoranze linguistiche, oppure quelle che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano tali requisiti.
Pertanto, l'Ufficio elettorale nazionale individua in primo luogo la cifra elettorale nazionale di lista (sommando i voti ottenuti dalle liste con il medesimo contrassegno nelle varie circoscrizioni) e la cifra elettorale nazionale di coalizione (sommando le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione).
Verificato il superamento della soglia di sbarramento per le coalizioni o le singole liste, l'Ufficio elettorale nazionale effettua il riparto dei seggi nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti: divide la somma delle cifre elettorali nazionali, sia delle coalizioni sia delle singole liste, per il numero dei seggi e ottiene così il quoziente elettorale nazionale (non tenendo conto delle eventuali parti frazionarie del quoziente); divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente, stabilendo il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Peraltro, poiché i seggi sono assegnati alla coalizione in base alla sua complessiva cifra elettorale, i voti delle liste minori che non superano lo sbarramento del 2 per cento, i quali non vengono sterilizzati ai fini del riparto, avvantaggeranno le liste della coalizione che superano tale sbarramento.
L'Ufficio elettorale nazionale a questo punto procede al riparto dei seggi all'interno di ciascuna coalizione tra le liste che abbiano raggiunto la soglia del 2 per cento dei voti validi, quelle "sotto soglia" ma rappresentative di minoranze linguistiche e quella qualificabile come "migliore lista sotto soglia". Anche in questo caso viene applicato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. All'interno di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella stessa secondo l'ordine di presentazione. È prevista una procedura particolare nel caso di esaurimento dei candidati di una lista di una circoscrizione, con possibile ricorso a candidati della stessa lista presente in altre circoscrizioni.
Alla Camera: il premio di maggioranza
Se la coalizione (o la singola lista) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale non raggiunge la quota di 340 seggi (pari a circa il 55 per cento del totale), si applicano le disposizioni relative al premio di maggioranza. L'Ufficio elettorale centrale assegna cioè alla coalizione (o alla lista) la differenza tra i seggi ottenuti in base ai voti e quelli necessari per raggiungere la quota 340; per effettuare tale calcolo si considera il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto.
I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.
A differenza della legge del 1953, non è prevista una soglia minima di consenso elettorale per ottenere il premio di maggioranza, vale a dire che il premio spetta in ogni caso alla coalizione (o alla lista singola) che abbia ottenuto più voti degli altri competitori, quale che sia la percentuale di consensi conseguita. Pertanto l'entità del premio può variare in modo consistente in relazione al numero e all'ampiezza delle coalizioni e più in generale alle caratteristiche del quadro politico, con la possibilità di "disallineare" (come accade con i sistemi maggioritari) il rapporto tra i voti conseguiti e i seggi ottenuti.
Al Senato: le specificità. L'elezione "a base regionale"
Premesso che le modalità di elezione del Senato sono analoghe a quelle concernenti la Camera dei deputati, in virtù del ricordato rinvio alle relative disposizioni disposto dal T.U. Senato, la principale differenza è riconducibile alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale. Fatti salvi i seggi spettanti ai 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero, i seggi elettivi del Senato sono dunque assegnati a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e eventualeattribuzione di un premio di maggioranza regionale. Per le Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise sono tuttavia previste discipline differenziate.
Per la presentazione dei contrassegni e delle candidature nonché per l'autenticazione delle sottoscrizioni, opera il citato specifico rinvio alla normativa del T.U. della Camera dei deputati, le cui norme in tema di indicazione del capo unico della coalizione o di capo della forza politica agiscono tuttavia in ambito nazionale e non - come per il Senato - su base regionale.
Per gli esoneri dalle sottoscrizioni la disciplina è identica a quella per la Camera dei deputati, ma la normativa dà indicazioni quantitative diverse per le forze politiche non esonerate.
Quanto alla ripartizione dei seggi all'interno delle circoscrizioni, viene adottato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Come alla Camera, i seggi spettano ai candidati della lista assegnataria secondo l'ordine di presentazione: è la cd. "lista bloccata".
Anche per il Senato è previsto un articolato sistema di soglie di sbarramento - applicato però su base regionale e non nazionale - per le coalizioni e le singole liste collegate e per le liste non coalizzate. Sono ammesse al riparto: 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3 per cento; 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi; 3) le singole liste facenti parte di coalizioni ''sotto soglia'' ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.
Nella disciplina degli sbarramenti non sono previste norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche, a differenza del T.U. Camera.
Inoltre, all'interno delle coalizioni sono ammesse al riparto solo le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi, secondo quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993: la diversa formulazione letterale dei due commi (applicabili rispettivamente alle regioni in cui non è scattato ovvero è scattato il premio di maggioranza) non giustifica diverse conclusioni tra le due fattispecie, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato il 21 gennaio 2008. Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.
Il premio di coalizione (o di lista) regionale è volto ad assicurare almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione (o alla lista) che abbia ottenuto più voti. Come per la Camera, non è richiesto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale per ottenere il premio. Il sistema dunque - a differenza di quello valevole per la Camera - non assicura di per sé la maggioranza assoluta dei seggi dell'Assemblea del Senato alla coalizione (o lista) che abbia conseguito più voti sul piano nazionale, poiché può sempre accadere che i singoli premi regionali si compensino tra loro.
Senato: ulteriori specificità per talune Regioni
Il meccanismo del premio di maggioranza non si applica nella Regione Molise, poiché l'attribuzione dei due seggi senatoriali ad essa spettanti secondo l'articolo 57 della Costituzione avviene sulla base di un sistema proporzionale (col metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti), senza correttivo maggioritario.
Anche per le Regioni Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige è previsto un sistema particolare. La prima (dove ex articolo 57 della Costituzione viene eletto un solo senatore) è costituita in unico collegio elettorale uninominale: viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parità prevale il candidato più anziano). La seconda è suddivisa in 6 collegi uninominali, ove vengono eletti altrettanti senatori. Alla Regione spetta inoltre un ulteriore seggio, che viene assegnato mediante recupero proporzionale. Per quanto riguarda i collegi uninominali, oltre a valere, in quanto applicabili, le disposizioni generali per l'elezione dei senatori, è previsto, a pena di nullità dell'elezione, che nessun candidato possa accettare la candidatura in più di un collegio; anche in questo caso viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parità prevale il candidato più anziano). Il nuovo articolo 21-bis del T.U. Senato stabilisce poi una procedura particolare per l'assegnazione del seggio proporzionale, basata sul medito d'Hondt e sullo scorporo dei voti già conteggiati per i candidati eletti in ragione maggioritaria.
Circoscrizione estero (Camera e Senato)
L'elezione nell'ambito della circoscrizione Estero continua ad essere disciplinata dalla legge n. 459 del 2001, in quanto la riforma elettorale del 2005 ha mutato solo il sistema per l'elezione dei parlamentari sul territorio nazionale. Alcune modifiche testuali alla legge 459/2001 - peraltro non incidenti sulla formula elettorale - sono state, sul finire della XV legislatura, apportate dal già ricordato decreto-legge n. 24 del 2008.
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 ha profondamente modificato la normativa che regola le modalità di elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, superando l'impostazione della precedente normativa, prevalentemente maggioritaria, e introducendo un sistema proporzionale integrato da clausole di sbarramento e premi di maggioranza.
Le pagine di questa area del sito (box a destra) recano una sintesi, necessariamente sommaria e parziale, delle vicende di una normativa particolarmente complessa , che non si presta facilmente ad essere letta e compresa se non dagli "addetti ai lavori". Si segnala quindi che, per una sua puntuale ricostruzione, non si può prescindere dall'esame diretto delle fonti che la disciplinano.
I lavori preparatori relativi all'iter della legge n. 270 del 2005 sono consultabili in questo stesso sito, nella sezione Raccolte normative.
Per una documentazione completa, si rinvia alla sezione relativa alla "Legge elettorale"
Normativa in materia elettorale
La disciplina legislativa che regola l'elezione dei Senatori è contenuta nel Testo Unico (decreto legislativo n. 533 del 1993) che ha subito nel tempo numerose modifiche. Fra esse, in particolare, quelle introdotte dalla legge n. 270 del 21 dicembre 2005 con la quale è stata superata l'impostazione prevalentemente maggioritaria ed è stato introdotto un sistema proporzionale integrato da clausole di sbarramento e premi di maggioranza.
In mancanza di una codificazione ufficiale, si riporta il Testo Unico (decreto legislativo n. 533 del 1993) nella versione curata dal Servizio Studi del Senato (documento in formato pdf: 449 KB). Nel sito di Montecitorio è invece disponibile il Testo Unico del 30 marzo 1957 n. 361, che regola l'elezione dei Deputati.
L'elezione dei 6 Senatori della circoscrizione Estero, prevista dall'articolo 57 della Costituzione, è invece disciplinata dalla legge n. 459 del 2001 e dal suo regolamento di attuazione (DPR n. 104 del 2003).
Per aprire e consultare i testi cliccare sui collegamenti nel box "Normativa in materia elettorale", a destra in questa pagina, dove è disponibile anche il DPR del 6 febbraio 2008 con l'assegnazione dei seggi alle regioni e alle ripartizioni della circoscrizione Estero per le elezioni del 13 e 14 aprile 2008. Nella sezione "Il sistema elettorale del Senato" (box "Vedi anche") è pubblicata anche una tabella con il confronto tra la ripartizione dei seggi del 2001, del 2006 e del 2008.
Legge 21 dicembre 2005, n. 270
" Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 213
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma è abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
-"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta".
7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi".
8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. - 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1ş agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "nè più di una candidatura di collegio uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali" e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse.
6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) è abrogato;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio uninominale o" sono soppresse;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.
12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti: "un'urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.
17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione".
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna".
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste".
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse.
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" è abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" è abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".
2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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